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Statuto
ART. 1 COSTITUZIONE E’ costituita la Federazione denominata “Net Poleis”, ente di promozione culturale, scientifica e sociale. La Federazione non ha fini di lucro ed è regolata a norma dell’art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto. La Federazione ha sede legale a Milano, piazzale R. Morandi, n.2, e può istituire uffici anche in altre località italiane o estere. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di stabilire la sede operativa in luogo diverso da quella legale o spostare quest’ultima anche in altra città. La durata della Federazione è a tempo indeterminato.
ART. 2 SCOPI SOCIALI La Federazione “Net Poleis” è organismo libero, indipendente ed apartitico, senza scopo di lucro. Essa persegue scopi di carattere culturale, scientifico, tecnologico, collegando un’ampia rete di organismi, istituzioni e rappresentanti della società civile, e coordinando in modo permanente ed efficace , con l’uso delle moderne tecnologie dell’informazione, della comunicazione e della conoscenza , iniziative volte ad avviare e diffondere azioni di salvaguardia e sviluppo delle comunità e dell’ambiente, nonché promuovendo la ricerca e l’innovazione scientifica e tecnologica, il trasferimento tecnologico, lo sviluppo e la valorizzazione della creatività e professionalità delle giovani generazioni. In particolare la Federazione persegue concretamente i propri scopi sociali attraverso la promozione, realizzazione e gestione operativa delle seguenti iniziative: 1. realizzazione, per il raggiungimento degli scopi statutari, di una rete di associazioni ed enti, già accreditati a vari livelli nazionale ed internazionali, per la qualità della formazione, della ricerca, delle scienze, degli studi tecnologici; 2. sviluppo di attività progettuali anche in collaborazione con Accademie, Associazioni, Fondazioni, Aziende e organismi aventi gli stessi interessi, riguardanti la ricerca e l’innovazione tecnologica, la salvaguardia e sviluppo delle comunità e dell’ambiente, lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico al fine di creare un’ampia rete di contatti interdisciplinari e mettere in sinergia i giovani talenti con il mondo del lavoro; 3. promozione di ricerche e studi per la realizzazione, anche in collaborazione con terzi, di sistemi integrati di produzione di energia; 4. organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari ed ogni altra attività di formazione per l’approfondimento e lo sviluppo di aspetti e di argomenti interessanti le finalità istituzionali; 5. diffusione di comunicazioni, pubblicazioni e materiale illustrativo relativo ai settori culturali, tecnici, tecnologici di interesse; 6. promozione delle opportunità e delle tecniche di finanziamento utilizzabili per l’implementazione dei progetti rientranti negli scopi istituzionali della Federazione e assistenza alle strutture interessate nelle fasi di richiesta e formalizzazione delle procedure ad esse connesse. La Federazione può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che il Consiglio direttivo ritenga utile per il conseguimento degli scopi sociali, e può aderire ad altre associazioni ed enti. La Federazione può stipulare protocolli e accordi di programma, anche su singoli progetti, con Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali. Per il perseguimento dei suoi obiettivi culturali e istituzionali, la Federazione può promuovere la costituzione, tra i suoi associati, di specifiche sezioni, esercitanti la loro attività in ambito geografico, anche internazionale. La costituzione di dette sezioni, con i relativi regolamenti, deve essere approvata dal Consiglio direttivo della Federazione. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Federazione può anche possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili,può stipulare contratti, accordi con altre associazioni e terzi in genere e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo della Federazione, nel pieno rispetto ed in conformità con le sue finalità statutarie.
ART. 3 ASSOCIATI Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie: 1. Socio fondatore; 2. Socio ordinario; 3. Socio onorario 4. Socio sostenitore La suddivisione in categorie sociali non implica, per gli associati, differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso la Federazione. Sono soci fondatori gli enti, le organizzazioni e le imprese di chiara fama che hanno partecipato alla costituzione della Federazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo. Sono soci ordinari i soggetti giuridici, aventi la stessa natura dei soci fondatori, la cui domanda, presentata dopo la costituzione della Federazione, venga accolta dal Consiglio direttivo. I soci fondatori ed ordinari partecipano alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali nonché diritto di voto per le modificazioni statutarie e i regolamenti, oltre che per le nomine degli organi sociali. Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, fondazioni, enti pubblici, imprese o privati che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della Federazione ed abbiano dimostrato la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa. I soci onorari, che non hanno diritto di voto, sono prescelti e nominati come tali, all’unanimità, dal Consiglio direttivo. Sono soci sostenitori, gli enti, le società, le imprese e le persone fisiche che contribuiscono, con erogazioni liberali, alla realizzazione delle finalità statutarie . I soci fondatori ed ordinari che ugualmente contribuiscono con erogazioni, acquisiscono anche la qualità di soci sostenitori.
ART. 4 REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI Possono essere associati, anche a seguito di specifici protocolli o convenzioni, le associazioni culturali, scientifiche, tecniche, professionali, i dipartimenti universitari, le accademie, gli enti pubblici, nazionali ed internazionali, le società e le imprese, le persone giuridiche interessate alle finalità della Federazione. L’ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati, da redigersi per iscritto, contenente espressa dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti della Federazione. La domanda di ammissione è esaminata dal Consiglio direttivo il quale, verificata la piena determinazione del richiedente e l’assenza di motivi ostativi, accoglie o respinge la domanda stessa. L’accettazione della domanda comporta l’obbligo per l’associato di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi della Federazione. Non è consentita alcuna forma di appartenenza temporanea alla Federazione.
ART. 5 PERDITA DELLA QUALITÀ’ DI ASSOCIATO La qualità di associato, a qualsiasi categoria sociale si appartenga, viene meno per: a) estinzione giuridica dell’associato; b) dimissioni, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o impersonalmente al Consiglio direttivo della Federazione; le dimissioni devono essere presentate entro il 30 settembre; dopo tale data l’adesione si ritiene automaticamente rinnovata anche per l’anno successivo; c) espulsione, in seguito a constatata violazione delle norme statutarie e dei successivi atti regolamentari emanati dalla Federazione. L’espulsione è decisa dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei votanti. In caso di espulsione valgono le stesse regole di cui al punto b).
ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI Gli associati hanno diritto a: 1. prendere parte alle iniziative di studio, dibattito e rappresentazione della Federazione secondo i criteri di ammissione stabiliti dagli organi associativi; 2. esercitare i diritti attivi e passivi insiti nella qualità di associato, derivanti dalle norme del presente statuto; 3. rivolgere sollecitazioni e raccomandazioni e a proporre temi di trattazione e studio. Gli associati, ferma restando l’autonomia programmatica, gestionale ed amministrativa a termine dei rispettivi statuti delle singole organizzazioni aderenti alla Federazione, hanno il dovere di: 1. apporre il logo di Net Poleis sui rispettivi siti, possibilmente sulla carta intestata e su qualsiasi altro documento ufficiale; 2. garantire la massima diffusione delle iniziative che Net Poleis assume; 3. agire evitando qualsiasi forma di concorrenzialità con le attività di Net Poleis; 4. offrire supporto ai rappresentanti di Net Poleis, in relazione alle rispettive professionalità e specificità.
ART. 7 GLI ORGANI SOCIALI Gli organi sociali dell’associazione sono : a) l’Assemblea generale b) il Consiglio direttivo c) il Presidente d) il Comitato scientifico.
ART. 8 ASSEMBLEA GENERALE L’Assemblea è il massimo organo deliberante della Federazione. L’Assemblea è composta da tutti i soci: fondatori, ordinari, onorari, sostenitori. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro associato anche se membro del Consiglio direttivo. La delega al consigliere non è ammessa in sede di approvazione di bilanci e di deliberazioni sulla responsabilità degli stessi consiglieri. Ciascun associato non può, comunque, rappresentare più di due associati.
ART. 9 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, dandone comunicazione singolarmente a ciascun associato mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, inoltrati almeno 10 giorni prima della riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a 5 giorni. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima. L’Assemblea può essere convocata anche per corrispondenza secondo le modalità definite del Consiglio direttivo. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per fissare le direttive inerenti l’attività della Federazione. L’Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta un numero di associati che rappresentano almeno il 25% dei voti totali. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o da un socio da esso delegato o da uno eletto dall’Assemblea. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati. Essa delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti o dei rappresentati. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno metà di tutti i voti spettanti agli associati. In seconda convocazione quando sono presenti almeno il 15% del numero dei voti totali. Essa delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
ART. 10 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea ordinaria : a) delibera in merito agli indirizzi generali dell’attività della Federazione; b) delibera sul rendiconto preventivo e consuntivo della gestione, predisposto dal Consiglio direttivo; c) procede all’elezione del Consiglio direttivo o all’integrazione dello stesso; d) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno e approva i regolamenti di funzionamento predisposti dal Consiglio direttivo; e) delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione, presentate dal Consiglio direttivo e di determinazione delle quote associative, formulate dal Consiglio direttivo; f) approva il regolamento di esecuzione dello Statuto e l’eventuale codice etico della Federazione. L’Assemblea straordinaria: a) delibera sulle proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto; b) delibera sullo scioglimento e la liquidazione della Federazione.
ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di quattro ad un massimo di 15 associati. Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre anni. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili. I Consiglio direttivo ha facoltà, qualora uno o più consiglieri si dimettano o perdano i requisiti per la carica, di provvedere, nel limite della metà dei suoi componenti, alla cooptazione di nuovi consiglieri, chiedendone la convalida alla prima riunione utile dell’Assemblea. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, o da un consigliere da esso delegato, in caso di assenza o impedimento, tramite lettera o e-mail, o fax, con un preavviso di 10 giorni. In caso di urgenza motivata, il termine di preavviso può essere di 5 giorni, da comunicare via e-mail o via fax. Il Consiglio direttivo può altresì essere convocato su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri. Le riunioni sono valide se risulta presente almeno la metà dei consiglieri in carica senza tener conto, a tal fine, degli astenuti. In casi eccezionali un consigliere può partecipare tramite collegamento in videoconferenza o telefonico. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, di chi ne fa le veci. Delle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente.
ART. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio direttivo: a) elegge, tra tutti gli associati, il Presidente; b) può nominare il Presidente onorario, definendone le competenze e il ruolo; c) conferisce la qualifica di socio ordinario, sostenitore, e onorario, deliberando in tal ultimo caso all’unanimità; d) nomina il Comitato scientifico, su proposta del Presidente; la scelta viene fatta tra esperti di chiara fama attivi nei settori di operatività di Net Poleis; con la delibera di nomina il Consiglio precisa ruoli e finalità del Comitato; e) definisce, in linea con gli indirizzi generali dettati dall’Assemblea, le direttive per l’attuazione degli scopi statutari, ne stabilisce le modalità e controlla l’esecuzione delle stesse; f) sovrintende all’amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell’attività della Federazione; g) predispone il rendiconto preventivo e consuntivo e lo propone all’approvazione dell’Assemblea; h) propone all’Assemblea forme di collegamento, anche onerose, con associazioni e organizzazioni perseguenti scopi similari e nomina altresì i rappresentanti della Federazione in detti organismi; i) predispone i regolamenti di attuazione dello Statuto e l’eventuale codice etico degli associati, anche con valore regolamentare; l) approva la costituzione di sezioni e i relativi regolamenti di funzionamento; m) propone eventuali modifiche dello statuto all’Assemblea; n) assegna incarichi ai propri componenti, per lo svolgimento delle attività deliberate; o) può nominare un direttore, con funzioni anche di segretario del Consiglio e dell’Assemblea, determinandone il compenso; p) delibera su tutte le altre materie ad esso attribuite dal presente statuto. q) determina per le attività approvate il limite di spesa, in relazione alle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario.
ART. 13 PRESIDENTE Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente inoltre: 1. convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo; 2. propone la nomina di un eventuale Comitato di presidenza; 3. verifica e controlla la realizzazione delle attività deliberate. Il Presidente può, in caso di impedimento, delegare le proprie funzioni ad uno o più consiglieri.
ART. 14 CARICHE SOCIALI Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio direttivo può peraltro stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali. L’accesso e la permanenza nelle cariche sociali spetta a tutti gli associati che abbiano adempiuto agli obblighi associativi previsti dal presente statuto e dal regolamento.
ART. 15 PATRIMONIO Il patrimonio della Federazione è costituito da: a) quote di iscrizione e quote annuali associative versate dagli associati, intrasmissibili ad eccezione dei casi di morte e non rivalutabili; b) beni mobili ed immobili divenuti di proprietà della Federazione; c) eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione; d) eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti alla Federazione da parte di terzi e a qualunque titolo effettuati; e) finanziamenti previsti dalla normativa vigente, da parte di enti pubblici nazionali e comunitari, per progetti presentati ed approvati; f) ricavato netto delle partecipazioni a riunioni, seminari, incontri e corsi di studio da essa organizzati nei confronti dei propri associati o a favore di terzi; g) ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l’attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio direttivo ritenga opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali. La Federazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi associati o sostenitori eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 16 GESTIONE FINANZIARIA La gestione finanziaria della Federazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre . Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell’esercizio, per essere tempestivamente sottoposti all’approvazione dell’Assemblea. Oltre allo stato patrimoniale e al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa. Il Consiglio direttivo può chiedere la collaborazione di un commercialista revisore qualificato per la redazione della relazione integrativa al bilancio.
ART. 17 ADEMPIMENTI CONTABILI Il Consiglio direttivo deve assicurare la tenuta di un registro di cassa contenente la descrizione cronologica di tutti i movimenti patrimoniali, e di un registro degli associati indicante gli estremi e le date di ingresso e di uscita dalla Federazione di ciascuno di essi.
ART. 18 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Lo scioglimento della Federazione avviene in tutti i casi contemplati dal codice civile e qualora lo deliberi l’Assemblea straordinaria, dietro proposta dello stesso Consiglio direttivo. L’Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati. Il patrimonio residuato alle operazioni di liquidazione non può essere distribuito agli associati, ma deve essere erogato ad altra associazione avente fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
ART. 19 NORME GENERALI Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di federazioni.
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